Art. 2.
(Distretto di ristorazione della Valtellina e Comitato per la tutela e la valorizzazione dei suoi prodotti gastronomici).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Sondrio, di intesa con la regione Lombardia, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono costituiti il distretto di ristorazione della Valtellina e il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici della provincia di Sondrio e del prodotto gastronomico di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «Comitato».

 

Pag. 4


      2. Il Comitato è composto da:

          a) quattro soggetti designati dalla provincia di Sondrio, di cui due rappresentanti dell'ente locale e due rappresentanti degli organismi pubblici o privati che operano nel settore del turismo, della cultura, dell'arte e della ristorazione;

          b) un rappresentante per ciascuno dei comuni che compongono la provincia di Sondrio, designati tra i soggetti che rappresentano enti od organizzazioni che operano nel settore della tutela, della produzione e della promozione dei prodotti locali tradizionali;

          c) cinque ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi di categoria, maggiormente rappresentativi a livello provinciale;

          d) il presidente dell'Accademia del pizzocchero di Teglio, al fine di salvaguardare l'identità locale dei prodotti tipici.

      3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso. Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
      4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione del prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, e di garantire le modalità della sua preparazione e della sua somministrazione in conformità alla ricetta originale riportata nell'allegato A annesso alla presente legge, nonché dei prodotti gastronomici della provincia di Sondrio, a livello nazionale e internazionale, e di tutelarne le origini culturali.
      5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.